Torna alla legge

Art. 123

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Cantoni e Comuni non riscuotono tasse su:
    1. le derrate alimentari e le bevande destinate alla truppa;
    2. i veicoli, per quanto siano utilizzati per scopi militari.
  2. Non prelevano imposte su:1
    1. 2 stabilimenti o officine militari, ad eccezione delle imprese d’armamento della Confederazione che sono società anonime di diritto privato;
    2. proprietà della Confederazione destinate a scopi militari.
  3. Non riscuotono emolumenti per:
    1. l’esecuzione di lavori che servono alla difesa nazionale;
    2. la partecipazione a procedure di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 7 n. 2 della LF del 10 ott. 1997 concernente le imprese d’armamento della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1202;FF 1997 III 651).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015;FF 2009 5137).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 5939).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.