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Art. 124

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Confederazione e Cantoni gestiscono non più di 40 piazze d’armi.
  2. Il Consiglio federale designa le piazze d’armi. Disciplina l’utilizzazione e la gestione delle piazze d’armi, di tiro e d’esercitazione.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 5939).

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