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Art. 125

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro.
  2. I Cantoni decidono circa l’esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e assegnano gli impianti alle società di tiro. Tengono conto degli impianti di tiro compatibili con l’ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali.
  3. Il Consiglio federale disciplina l’ambito di competenza e gli obblighi dei Cantoni.
  4. Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado nel settore del tiro fuori del servizio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il DDPS è parimenti legittimato a ricorrere. Le autorità cantonali di ultimo grado inviano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni al DDPS.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015;FF 2009 5137).

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