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Commenti: Art. 131 | Omnilex
Law
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Art. 131
Art. 130b
Art. 132
Art. 131
510.10
LM
Federal Act
1 gen 1996
Fonte originale
I Comuni e i loro abitanti sono tenuti a fornire alloggio alle truppe ed agli animali dell’esercito.
Per tali prestazioni ricevono un’equa indennità dalla Confederazione.
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LM · Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare
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