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Art. 132

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale

I Comuni mettono gratuitamente a disposizione:

  1. 1 i locali e gli impianti per le manifestazioni informative;
  2. i locali di guardia e i locali degli arresti;
  3. le piazze e i locali per la mobilitazione;
  4. le piazze di riunione e di posteggio per la truppa;
  5. i pannelli d’affissione per gli avvisi di chiamata e per altre comunicazioni delle autorità militari.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015;FF 2009 5137).

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