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Art. 134

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. I proprietari fondiari sono tenuti a consentire l’utilizzazione del loro terreno per esercitazioni militari.
  2. La Confederazione risarcisce i danni che ne conseguono, conformemente agli articoli 135 a 143. .1

Footnotes

  1. Per. abrogato dalla cifra I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957;FF 2002 768).

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