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Commenti: Art. 135 | Omnilex
Law
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Art. 135
Art. 134
Art. 136
Art. 135
510.10
LM
Federal Act
1 gen 1996
Fonte originale
La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa:
nell’esercizio di un’attività militare particolarmente pericolosa o
nell’esercizio di un’altra attività di servizio.
La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo.
Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.
La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno.
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LM · Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare
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