Torna alla legge

Art. 150a

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare gli aspetti giuridici e amministrativi risultanti dall’invio temporaneo di militari svizzeri all’estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera.
  2. Può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti:
    1. la responsabilità in caso di danno; una deroga al diritto in vigore non deve pregiudicare i diritti di terzi in Svizzera;
    2. la competenza per il perseguimento di reati e di infrazioni disciplinari;
    3. l’importazione e l’esportazione di materiale, oggetti d’equipaggiamento, combustibili e carburanti di truppe straniere.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.