Il Consiglio federale attua il nuovo ordinamento dell’esercito conformemente alla modifica del 18 marzo 2016 entro cinque anni dall’entrata in vigore di quest’ultima.
Nel suddetto periodo il Consiglio federale può, per motivi imperativi, derogare alle disposizioni legali concernenti:
i limiti d’età dell’obbligo di partecipare al reclutamento (art. 9 cpv. 2);
i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13);
il numero massimo di giorni di servizio d’istruzione (art. 42 cpv. 2 e 3);
l’assolvimento della scuola reclute (art. 49 cpv. 1);
l’effettivo regolamentare dell’esercito (art. 1 dell’organizzazione dell’esercito del 18 marzo 20161).
Per il suddetto periodo il Consiglio federale disciplina, mediante ordinanza, l’istruzione e l’organizzazione dell’esercito nonché la collaborazione e il coordinamento dell’esercito con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.