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Art. 151a

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Dopo l’entrata in vigore della presente modifica volta a costituire un sistema flessibile d’istruzione e di servizio per la milizia, il Consiglio federale può derogare per cinque anni alle disposizioni legali concernenti:
    1. i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13);
    2. il numero massimo di giorni di servizio d’istruzione per la truppa (art. 42 cpv. 2);
    3. la durata massima delle scuole reclute (art. 49 cpv. 4);
    4. la durata massima dei corsi di ripetizione (art. 51 cpv. 2);
    5. l’adempimento senza interruzioni del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 54a ).
  2. Il numero massimo secondo il capoverso 1 lettera b può scostarsi di 30 giorni al massimo. La durata massima secondo il capoverso 1 lettera c può scostarsi di sei settimane al massimo. La durata massima secondo il capoverso 1 lettera d può scostarsi di 14 giorni al massimo.

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