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Art. 29b

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. I militari che ricevono il soldo hanno diritto alla sussistenza.
  2. Ricevono la sussistenza in natura o in pensione.
  3. La sussistenza in natura costituisce la regola. Per determinati servizi può essere completata da un supplemento.
  4. La Base logistica dell’esercito (BLEs) stabilisce il credito di base per la sussistenza in natura, per persona e per giorno, nonché eventuali supplementi secondo l’evoluzione dei prezzi di mercato.

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