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Art. 29c

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. La Confederazione provvede all’alloggio dei militari in servizio militare.
  2. I militari sono alloggiati:
    1. in caserme o edifici allestiti per fungere da caserma;
    2. in accantonamenti appartenenti ai Comuni o a privati;
    3. in bivacchi;
    4. presso privati.

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