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Art. 29e

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. La Confederazione assume le spese di viaggio e di trasporto con mezzi pubblici:
    1. dei militari per l’entrata in servizio nei servizi di cui all’articolo 12 lettere a–d e per il relativo licenziamento;
    2. dei militari in servizio militare per i viaggi di servizio;
    3. di tutti i trasporti di truppe, veicoli, animali dell’esercito e materiale per le esigenze di servizio dell’esercito;
    4. delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare per dar seguito alle convocazioni ufficiali di cui all’articolo 26.
  2. Il Consiglio federale può prevedere che i costi per viaggi di congedo siano assunti del tutto o in parte dalla Confederazione.

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