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Art. 29f

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Ai militari di milizia che assolvono scuole per i quadri e il servizio pratico nell’ambito di una formazione di sottufficiale, di sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa, la Confederazione può accordare un contributo finanziario che essi possono utilizzare per formazioni civili.1
  2. Il Consiglio federale emana le disposizioni concernenti il contributo per la formazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF 27 set. 2019, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1547;FF 2019 1867).

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