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Art. 48b

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. L’istruzione e la formazione continua del personale medico militare incombono alla Confederazione per quanto non si svolgano presso una scuola universitaria.
  2. La Confederazione assicura e coordina, nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe, l’istruzione e la formazione continua dei medici militari e degli altri quadri delle professioni sanitarie.
  3. A tale scopo la Confederazione gestisce un centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe. Il centro di competenza è un’unità amministrativa del DDPS. Esso può incaricare terzi dell’esecuzione di misure di istruzione e di formazione continua.

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