Il Consiglio federale può, nell’ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, concludere accordi internazionali concernenti:
l’istruzione di truppe svizzere all’estero;
l’istruzione di truppe straniere in Svizzera;
l’istruzione di truppe straniere all’estero;
le esercitazioni in comune con truppe straniere.
Il Consiglio federalepuò mettere a disposizione installazioni e materiale dell’esercito per scopi d’istruzione in ambito internazionale.
Il Consiglio federale emana disposizioni sul servizio militare obbligatorio o volontario all’estero che i militari, in qualità di sportivi di punta, allenatori, assistenti o funzionari, mettono a profitto per lo sviluppo del livello competitivo e per le gare degli sportivi di punta. A tal fine può emanare disposizioni particolari concernenti: