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Art. 48a

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può, nell’ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, concludere accordi internazionali concernenti:
    1. l’istruzione di truppe svizzere all’estero;
    2. l’istruzione di truppe straniere in Svizzera;
    3. l’istruzione di truppe straniere all’estero;
    4. le esercitazioni in comune con truppe straniere.
  2. Il Consiglio federalepuò mettere a disposizione installazioni e materiale dell’esercito per scopi d’istruzione in ambito internazionale.
  3. Il Consiglio federale emana disposizioni sul servizio militare obbligatorio o volontario all’estero che i militari, in qualità di sportivi di punta, allenatori, assistenti o funzionari, mettono a profitto per lo sviluppo del livello competitivo e per le gare degli sportivi di punta. A tal fine può emanare disposizioni particolari concernenti:
    1. la sussistenza;
    2. l’alloggio;
    3. i viaggi di servizio;
    4. l’equipaggiamento e il materiale;
    5. le assicurazioni;
    6. la responsabilità.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725;FF 2021 2198).

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