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Art. 65c

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Il DDPS può ordinare l’impiego militare di impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione che forniscono prestazioni indispensabili a un impiego dell’esercito.
  2. Tali impiegati effettuano l’impiego militare come servizio militare. Allo scopo sopra indicato, gli impiegati non soggetti all’obbligo di prestare servizio militare sono assegnati all’esercito a condizione che nel contratto di lavoro sia previsto un corrispondente obbligo.
  3. Il DDPS disciplina i rapporti di subordinazione per la durata dell’impiego.

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