Gli impieghi a favore del promovimento della pace possono essere ordinati sulla base di un mandato dell’ONU o dell’OSCE. Essi devono essere conformi ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera.
Il servizio di promovimento della pace è prestato da persone o truppe svizzere appositamente istruite al riguardo.
L’annuncio per partecipare a un impiego di promovimento della pace è volontario.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957;FF 2002 768). ↩
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