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Art. 66b

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Il Consiglio federale è competente per ordinare un impiego.
  2. Il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie per l’esecuzione dell’impiego.
  3. Se l’impiego è armato, il Consiglio federale consulta preventivamente le commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere.
  4. Un impiego armato dev’essere approvato dall’Assemblea federale qualora siano impegnati oltre 100 militari oppure la sua durata sia superiore a tre settimane. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell’Assemblea federale.

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