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Art. 66a

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Il Consiglio federale determina in ogni singolo caso l’armamento necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate dalla Svizzera e per l’adempimento del loro compito in questione.
  2. È vietata la partecipazione ad azioni di combattimento di imposizione della pace.

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