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Art. 97

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Per la protezione delle catene di approvvigionamento dell’esercito e delle tecnologie militari dell’informazione e della comunicazione nonché per il mantenimento della continuità d’esercizio e della resilienza nei confronti di minacce, in particolare nel settore cibernetico, l’amministrazione militare e l’esercito possono limitare o vietare l’utilizzo di beni di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettere a–c, e ed f oppure requisirli.
  2. Le misure secondo il capoverso 1 necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.
  3. La Confederazione concede un’equa indennità per la limitazione o il divieto di utilizzo dei beni secondo l’articolo 80 capoverso 1 nonché per la loro requisizione.
  4. Le limitazioni e i divieti di utilizzo nonché la requisizione sono decisi dagli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa.
  5. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni agli obblighi secondo il capoverso 1 per le autorità e le organizzazioni necessarie al funzionamento dell’economia e al benessere della popolazione.
  6. Designa gli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito e definisce i loro compiti.

Footnotes

  1. RS 172.021

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