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Art. 98

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Il servizio del commissariato dell’esercito è responsabile del sostentamento dei militari secondo gli articoli 29–29e nonché dei settori della contabilità, dei carburanti e dei trasporti.
  2. Per i seguenti settori del servizio del commissariato si applica per analogia la legge federale del 7 ottobre 20051sulle finanze della Confederazione (LFC):
    1. contabilità, controllo interno e trasparenza dei costi (art. 38–40 LFC);
    2. presentazione dei conti, iscrizione a bilancio e valutazione (art. 47 e 48 LFC);
    3. compiti e attribuzioni (art. 56–60 LFC).
  3. Il Controllo federale delle finanze è l’organo superiore di revisione della contabilità dell’esercito.
  4. Tutte le pretese concernenti il soldo e il supplemento di soldo nonché le indennità per l’alloggio della truppa si prescrivono in cinque anni a decorrere rispettivamente dalla fine del servizio e dalla partenza della truppa.

Footnotes

  1. RS 611.0

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