I titolari di diritti su beni fondiari sono tenuti ad assistere i pubblici ufficiali e i terzi che agiscono su incarico della Confederazione o dei Cantoni nel rilevamento e nell’aggiornamento dei geodati di base. Essi devono segnatamente accordare a detti pubblici ufficiali:
l’accesso a fondi privati;
previo annuncio, l’accesso in tempo utile a edifici;
la facoltà di apporre, su fondi e a edifici, strumenti tecnici ausiliari per tutta la durata del rilevamento e dell’aggiornamento;
previo annuncio, la consultazione in tempo utile di dati e documenti privati e ufficiali.
I pubblici ufficiali e i terzi incaricati possono, se necessario, ricorrere all’aiuto amministrativo ed esecutivo delle autorità locali.
Chi ostacola illecitamente il rilevamento e l’aggiornamento dei geodati di base assume i costi supplementari che ne risultano.
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