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Commenti: Art. 27 | Omnilex
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LGI · Legge federale sulla geoinformazione
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510.62
LGI
Federal Act
1 lug 2008
Fonte originale
La geologia nazionale mette a disposizione dell’Amministrazione federale e di terzi dati e informazioni geologici.
I suoi compiti comprendono segnatamente:
il rilevamento geologico del territorio nazionale;
l’approntamento di dati geologici di interesse nazionale;
la consulenza e l’assistenza a favore dell’Amministrazione federale relativamente a questioni geologiche;
l’archiviazione di dati geologici;
il coordinamento delle attività geologiche a livello federale.
Il Consiglio federale disciplina le competenze, l’organizzazione, la procedura e i metodi.
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