geodati: dati georeferenziati che descrivono, con un determinato riferimento temporale, l’estensione e le caratteristiche di determinati spazi e opere, segnatamente la posizione, la natura, l’utilizzazione e i rapporti giuridici;
geoinformazioni: informazioni georeferenziate ricavate mediante l’interconnessione di geodati;
geodati di base: geodati fondati su un atto normativo federale, cantonale o comunale;
geodati di base vincolanti per i proprietari: geodati di base che vincolano giuridicamente tutti i titolari di diritti su un fondo;
geodati di base vincolanti per le autorità: geodati di base che vincolano giuridicamente le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nel quadro dell’adempimento dei rispettivi compiti pubblici;
geodati di riferimento: geodati di base che servono da base geometrica per ulteriori geodati;
geometadati: descrizioni formali delle caratteristiche di geodati, ad esempio dell’origine, del contenuto, della struttura, della validità, dell’attualità, del grado di precisione, dei diritti di utilizzazione, delle possibilità di accesso o dei metodi di elaborazione;
modelli di geodati: raffigurazioni della realtà che stabiliscono, in maniera indipendente dai sistemi, la struttura e il contenuto di geodati;
modelli di rappresentazione: descrizioni di rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva di geodati (per es. sotto forma di carte e piani);
geoservizi: applicazioni interconnettibili che semplificano l’utilizzazione di servizi elettronici nell’ambito dei geodati e rendono accessibili i geodati in una forma strutturata.
Il Consiglio federale può ulteriormente precisare e adeguare, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecniche nonché in considerazione degli sviluppi a livello internazionale, le definizioni dei termini utilizzati nella presente legge.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.