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Commenti: Art. 33 | Omnilex
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LGI · Legge federale sulla geoinformazione
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510.62
LGI
Federal Act
1 lug 2008
Fonte originale
Chiunque può farsi rilasciare dai servizi designati competenti dal Cantone estratti autenticati della misurazione ufficiale.
Per il rilascio degli estratti autenticati può essere riscosso un emolumento.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle linee fondamentali della procedura, segnatamente per quanto concerne:
i contenuti e la struttura degli estratti autenticati;
il rilascio in forma elettronica di estratti autenticati;
i principi tariffari per gli emolumenti.
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