La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. La Confederazione concede ai Cantoni contributi globali sulla base di accordi di programma pluriennali tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e i Cantoni.
I costi dell’iscrizione e dell’aggiornamento di una restrizione della proprietà sono assunti dal servizio che l’ha decisa.
La Confederazione finanzia l’esecuzione sostitutiva (art. 34 cpv. 3). Esige dal Cantone negligente i costi rimanenti dopo la deduzione dei contributi globali convenuti.
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