È autorizzato all’esecuzione autonoma di lavori relativi alla misurazione ufficiale chi ha superato con successo l’esame federale di Stato ed è iscritto nel registro degli ingegneri geometri.
Un’autorità federale composta di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni professionali:
organizza gli esami di Stato;
tiene il registro e rilascia o nega la patente;
esercita la sorveglianza disciplinare sulle persone iscritte nel registro.
Il Consiglio federale emana prescrizioni di dettaglio concernenti:
la formazione necessaria per l’ottenimento della patente;
le condizioni tecniche e personali per l’iscrizione;
la tenuta del registro e il rilascio della patente;
la composizione, la nomina e l’organizzazione dell’autorità stessa;
le competenze dell’autorità stessa e dell’Amministrazione;
la radiazione dal registro e altre misure disciplinari;
gli obblighi professionali delle persone iscritte nel registro;
il finanziamento dell’esame di Stato, della tenuta del registro e delle altre attività dell’autorità stessa.
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