La legislazione designa i servizi competenti per il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione dei geodati di base. In mancanza di pertinenti prescrizioni, la competenza spetta al servizio specializzato della Confederazione o del Cantone competente per il settore specialistico a cui si riferiscono i geodati di base.
Nell’ambito del rilevamento e dell’aggiornamento dei geodati di base vanno evitati i doppioni.
Per il rilevamento e l’aggiornamento dei geodati di base sussiste libertà di metodo se è garantita la comparabilità dei risultati.
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