510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
Mediante geoservizi, il servizio competente di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI può rendere accessibili quali dati pubblici aperti i geodati di base del livello di autorizzazione all’accesso A.
Nel caso di dati pubblici aperti, l’autorizzazione di utilizzare i dati è considerata accordata.
In caso di utilizzazione eccessiva, inadeguata o abusiva, l’accesso può essere limitato o negato.
Per impedire un’utilizzazione eccessiva, inadeguata e abusiva il servizio competente può sorvegliare il libero accesso mediante strumenti adeguati, compresa la registrazione di indirizzi IP.
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