510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:
mediante servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A;
mediante servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente nell’allegato 1.
In funzione di un’interconnessione ottimale, l’Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può emanare istruzioni complementari nel proprio settore specialistico.
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