510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
Un’autorità può concedere a terzi l’accesso a geodati di base a cui essa stessa ha accesso in virtù della sezione 8 e autorizzarne l’utilizzazione, a prescindere dal fatto che siano elaborati o no, se:
applica per la regolamentazione dell’accesso e dell’utilizzazione le medesime prescrizioni applicate dal servizio competente di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI;
fornisce indicazioni riguardo allo stato di aggiornamento;
riscuote gli emolumenti prescritti e li trasmette al servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI.
Se comunica i geodati di base gratuitamente, si assume l’onere degli emolumenti prescritti.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.