510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
Per il coordinamento nel settore della geoinformazione della Confederazione è istituito un organo di coordinamento ai sensi dell’articolo 55 della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
L’organo di coordinamento ha i compiti seguenti:
coordinamento delle attività dell’Amministrazione federale;
sviluppo di strategie della Confederazione;
partecipazione allo sviluppo di norme tecniche;
gestione di un centro di competenze;
consulenza a servizi cantonali.
Esso ha la facoltà di impartire istruzioni ai servizi della Confederazione.
L’organo di coordinamento è composto da almeno un rappresentante di ogni dipartimento, della Cancelleria federale, del settore dei Politecnici federali e dell’Ufficio federale di topografia. Ogni autorità designa autonomamente i propri rappresentanti.
L’organo di coordinamento è assegnato amministrativamente all’Ufficio federale di topografia e dispone di un proprio segretariato.