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Commenti: Art. 51 | Omnilex
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OGI · Ordinanza sulla geoinformazione
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510.620
OGI
Federal Council Ordinance
1 lug 2008
Fonte originale
È punito con la multa fino a 5000 franchi chi:
procura illecitamente a se stesso o a terzi l’accesso a geodati di base;
utilizza senza previa autorizzazione geodati di base o geoservizi;
comunica senza previa autorizzazione geodati di base;
viola prescrizioni in materia di utilizzazione, segnatamente in materia di indicazione della fonte.
Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.
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