510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
Per l’applicazione degli articoli 3, 8–19 e 34–36 è concesso ai Cantoni un termine di cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Se la presente ordinanza rimanda a norme e ad altri criteri tecnici non ancora esistenti al momento della sua entrata in vigore, il termine transitorio è valevole a partire dal momento in cui dette norme e direttive sono comunicate ai Cantoni.
1bis. Per i geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà si applicano gli articoli 25–30 dell’ordinanza del 2 settembre 20091sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.2
Per il passaggio del sistema e del quadro di riferimento planimetrici da CH1903/MN03 a CH1903+/MN95 sono stabiliti i seguenti termini transitori:
per il passaggio nell’ambito dei dati di riferimento: entro il 31 dicembre 2016;
per il passaggio nell’ambito dei rimanenti geodati di base: entro il 31 dicembre 2020.
L’articolo 4 capoverso 1 lettera a sarà abrogato il 1° gennaio 2021.
Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 2 set. 2009 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4723). ↩
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