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Commenti: Art. 26a | Omnilex
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ONGeo · Ordinanza sui nomi geografici
Art. 26a
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510.625
ONGeo
Federal Council Ordinance
1 lug 2008
Fonte originale
L’Ufficio federale di topografia tiene l’elenco ufficiale delle vie.
L’elenco contiene per tutte le vie ai sensi dell’articolo 3 lettera f i dati seguenti:
un identificatore univoco (ESID);
un nome di via univoco per località, eventualmente in più lingue nelle regioni plurilingue;
il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell’elenco ufficiale delle località (art. 24);
il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell’elenco ufficiale dei Comuni (art. 19);
l’ubicazione geografica della via;
lo stato di realizzazione della via;
lo stato dell’oggetto «via».
L’Ufficio federale di statistica comunica all’Ufficio federale di topografia i dati di cui al capoverso 2 e, periodicamente, tutte le modifiche.
L’elenco ufficiale delle vie è vincolante per le autorità ad eccezione dei dati di cui al capoverso 2 lettera e.
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