510.625ONGeoFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
L’indirizzo di un edificio è definito dai dati seguenti:
un identificatore univoco (EGAID);
identificatore dell’edificio (EGID) e identificatore dell’entrata dell’edificio (EDID) secondo il Registro degli edifici e delle abitazioni (REA);
numero civico (numero di polizia) secondo la legislazione cantonale;
nome dell’edificio, se l’edificio è provvisto di un nome particolare, comunemente noto;
il rispettivo nome della via presente nell’elenco ufficiale (art. 26a );
il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell’elenco ufficiale delle località (art. 24);
il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell’elenco ufficiale dei Comuni (art. 19);
l’ubicazione geografica (punto di riferimento);
lo stato dell’oggetto «indirizzo dell’edificio».
Ciascuno degli edifici seguenti ai sensi del REA riceve uno o più indirizzi:
edifici esistenti;
edifici autorizzati conformemente alla legislazione cantonale in materia di costruzioni e pianificazione del territorio, dal momento dell’entrata in vigore dell’autorizzazione sino alla sua eventuale estinzione in caso di mancato utilizzo.
Agli oggetti rilevati nell’ambito della misurazione ufficiale possono essere inoltre attribuiti indirizzi se il modello dei dati lo prevede.
Ogni indirizzo di edificio è univoco all’interno di una località.
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