Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:
- 1 nomi geografici: nomi di Comuni, località, vie, edifici, stazioni e oggetti topografici;
- 2 nomi geografici della misurazione ufficiale: nomi degli oggetti topografici secondo i dati della misurazione ufficiale;
- nomi geografici della misurazione nazionale: nomi degli oggetti topografici conformemente al modello topografico del paesaggio della misurazione nazionale;
- Comuni: le più piccole unità politiche che secondo la legislazione cantonale assumono i compiti dei Comuni politici e sono univocamente definite da un territorio giurisdizionale e un nome;
- località: insediamenti abitati geograficamente delimitabili, con un nome e un numero postale d’avviamento propri;
- vie: vie, strade, vicoli, piazze e zone provviste di denominazione che servono da indicazione della via per gli indirizzi;
- stazioni: stazioni ferroviarie, stazioni, comprese le stazioni a valle, a monte e intermedie nonché le fermate di tutte le corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19983sugli orari;
- oggetti topografici: acque (p. es. fiumi, ruscelli, laghi, stagni, cascate, sorgenti), ghiacciai, insediamenti (p. es. città, villaggio, quartiere, frazione, fattorie isolate), rilievi (p. es. montagne e colline), paesaggi (p. es. siti, valli, alpi, terreni agricoli, boschi), oggetti culturali (p. es. rocche, castelli, conventi, chiese, cappelle), edifici pubblici (p. es. scuole, ospedali, capanne alpine) e oggetti particolari delle vie di comunicazione (p. es. ponti, passi, gallerie, aeroporti).