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Commenti: Art. 4 | Omnilex
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ONGeo · Ordinanza sui nomi geografici
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510.625
ONGeo
Federal Council Ordinance
1 lug 2008
Fonte originale
I nomi geografici devono poter essere scritti e letti con facilità e godere del consenso generale.
Sono formulati, per quanto possibile e opportuno, sulla base della lingua standard (lingua scritta) della regione linguistica.
I nomi geografici e la loro ortografia possono essere modificati soltanto qualora lo esiga l’interesse pubblico.
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