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Commenti: Art. 8 | Omnilex
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ONGeo · Ordinanza sui nomi geografici
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510.625
ONGeo
Federal Council Ordinance
1 lug 2008
Fonte originale
I nomi geografici sono rilevati, aggiornati e gestiti dal servizio competente per la misurazione ufficiale.
I Cantoni stabiliscono mediante atto giuridico il servizio competente per la determinazione dei nomi geografici della misurazione ufficiale.
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