Il SCHAMIS contiene:1 a.2 i seguenti dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni: 1. generalità, indirizzo, dati di contatto e lingua di corrispondenza, 2. numero di assicurazione sociale, 3. indicazioni concernenti la situazione finanziaria e professionale, 4. dati di assicurazioni, 5. dati medici e sanitari, 6. dati da procedimenti penali, civili, disciplinari e amministrativi, 7. dati di condotta militari, 8. dati relativi ai detentori dei veicoli; abis.3 i seguenti dati di terzi necessari all’adempimento dello scopo: 1. generalità, indirizzo, dati di contatto e lingua di corrispondenza, 2. professione; b. indicazioni concernenti i danni; c. indicazioni concernenti l’ammontare dei danni; d. accertamenti di periti.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117;FF 2021 3046). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117;FF 2021 3046). ↩
Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117;FF 2021 3046). ↩
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.