I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d’imballaggio delle munizioni ai fini della loro identificazione e tracciabilità.1
Ogni unità elementare d’imballaggio delle munizioni introdotte sul territorio svizzero deve essere munita di un contrassegno.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 45516775;FF 2011 4077). ↩
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