È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché modificare a titolo non professionale oggetti in armi secondo l’articolo 5 capoversi 1 e 2.
La modifica a titolo non professionale di oggetti in armi da fuoco diverse dalle armi da fuoco o dalle parti essenziali di armi di cui all’articolo 5 capoverso 1 è soggetta ad autorizzazione. Gli articoli 8, 9, 9b capoverso 3, 9c , 10, 11 capoversi 3 e 5, nonché 12 si applicano per analogia.
I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale precisa le condizioni.
È permessa la ricarica di munizioni per uso proprio.
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