Autorizzazioni eccezionali per l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l’introduzione sul territorio svizzero di oggetti secondo l’articolo 5 capoverso 2 possono essere rilasciate soltanto se:
vi sono motivi legittimi;
non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2; e
le condizioni specifiche previste dalla presente legge sono adempiute.
Per motivi legittimi s’intendono segnatamente:
le esigenze professionali;
l’utilizzo per scopi industriali;
la compensazione di menomazioni fisiche;
il collezionismo.
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