I Cantoni designano un servizio di comunicazione. Ne possono affidare i compiti a organizzazioni d’importanza nazionale attive nel settore delle armi.
Il servizio di comunicazione assume i compiti conferitigli secondo gli articoli 11 capoversi 3 e 4, 32k e 42a . Su richiesta, fornisce alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali le necessarie informazioni.
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