Il Consiglio federale designa l’Ufficio centrale che assiste le autorità d’esecuzione.
Oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9a capoverso 2, 22b , 24 capoversi 3 e 4, 25 capoversi 3 e 5, 31d , 32a , 32c e 32j capoverso 1, l’Ufficio centrale ha segnatamente i seguenti compiti:
fornire consulenza alle autorità d’esecuzione;
coordinare le loro attività;
bbis.1trattare le richieste di rintracciamento di armi da fuoco, di loro parti essenziali o loro accessori e di munizioni ed elementi di munizioni presentate da autorità svizzere o estere, trasmettere alle autorità estere le richieste di rintracciamento loro destinate presentate da autorità svizzere e fungere da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in materia di rintracciamento;
c. fungere da servizio centrale di ricezione e comunicazione per lo scambio di informazioni con gli altri Stati Schengen;
d. inoltrare ai Cantoni di domicilio le comunicazioni su persone domiciliate in Svizzera che hanno acquistato un’arma da fuoco in uno Stato-Schengen;
e. elaborare raccomandazioni sull’applicazione uniforme della legislazione sulle armi e sul rilascio di autorizzazioni eccezionali;
f. all’occorrenza, rilasciare a compagnie aeree estere un’autorizzazione quadro per svolgere funzioni di sicurezza secondo l’articolo 27a .
Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’attività dell’Ufficio centrale.
Footnotes
Introdotta dall’art. 2 del DF del 23 dic. 2011 (Protocollo ONU sulle armi da fuoco), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6777;FF 2011 4077). ↩
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