L’Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati:
banca dati sull’acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA);
banca dati sull’acquisto di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen (DEWS);
banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi (DEBBWA);
banca dati sulla cessione in proprietà di armi dell’esercito e sulle persone soggette all’obbligo di leva e i militari nei cui confronti sussiste un motivo d’impedimento per il possesso di un’arma personale secondo l’articolo 113 della legge militare del 3 febbraio 19951(DAWA);
banca dati sui contrassegni destinati a garantire la tracciabilità delle armi da fuoco e delle loro munizioni (DARUE).
Ogni Cantone gestisce un sistema d’informazione elettronico sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco.
Oltre al sistema d’informazione di cui al capoverso 2, i Cantoni possono gestire un sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco. Designano un organo incaricato di centralizzare e amministrare i dati.
I sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere consultati mediante un’unica interrogazione dagli utenti che dispongono dei diritti d’accesso necessari.
La Confederazione può sostenere misure volte ad armonizzare i sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1–3.
Il Consiglio federale fissa i requisiti da adempiere affinché la Confederazione accordi gli aiuti finanziari di cui al capoverso 5.