Le autorità che trattano in linea i dati dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 32a capoversi 2 e 3 comunicano all’Ufficio centrale i numeri AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19461sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini della loro utilizzazione nella DEBBWA e nella DAWA.