(art. 5 cpv. 6, 28c e 28d LArm)
- La prova dell’appartenenza a una società di tiro può essere fornita segnatamente mediante una conferma della società o una licenza di una federazione sportiva svizzera di tiro.1
- La prova della pratica regolare del tiro sportivo deve essere fornita utilizzando l’apposito modulo; su di esso i singoli esercizi di tiro eseguiti devono essere indicati con relativi luogo e data e devono essere vidimati dalla persona responsabile in loco o da un’altra persona competente.
- Gli esercizi di tiro eseguiti che risultano iscritti nel libretto delle prestazioni militari o nel libretto di tiro possono essere comprovati mediante copia di tali documenti.