(art. 5 cpv. 6, 28c e 28e LArm) I Cantoni possono precisare i requisiti relativi alle misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza ai sensi dell’articolo 28e capoverso 1 LArm.
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.